Art. 4.
(Tessera personale).

      1. Al cittadino affetto da malattie metaboliche ereditarie è rilasciata, una tantum, dalla struttura di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La tessera personale di cui al comma 1 riporta, nella forma più adeguata per la lettura automatizzata, le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base.
      3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.
      4. In attesa del rilascio della tessera personale di cui al comma 1 del presente articolo, la tessera stessa è sostituita da una certificazione di una delle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 3.